Scale elevatori per traslochi ed edilizia, il nostro servizio di Noleggio ha come missione quella di migliorare la qualità del lavoro per i nostri clienti, attraverso un servizio efficiente a 360° e un forte impegno per soddisfare tutte le necessità lavorative nel campo del sollevamento.

Ampia gamma di scale per traslochi ed edilizia trainate e autocarrate per tutte le necessità e altezze di lavoro con grande capacità di carico di materiale e masserizie in cesta.

La realtà normativa in materia di sicurezza sul lavoro è in costante evoluzione. Proviamo allora a sciogliere alcuni dubbi in materia di verifiche periodiche delle attrezzature, focalizzando la nostra attenzione sugli elevatori per traslochi.

Partiamo perciò dagli articoli del Testo Unico, cercando di presentarli in forma chiara e univoca

“Articolo VII – D.Lgs. 81/2008 Testo Unico “Normativa macchine per elevatori per traslochi”:
L’allegato VII del D.Lgs. 81 riporta esplicitamente tutte le apparecchiature soggette a verifica periodica escludendo gli elevatori per traslochi, per i quali non si deve effettuare né la Denuncia di Messa in Servizio all’INAIL (ex I.S.P.E.S.L.) né la verifica periodica da parte dell’INAIL/ARPA LAZIO/ASL.

Scale elevatori per traslochi ed edilizia; questa tipologia di mezzi comprende gli elevatori per traslochi e non, come comunemente ma impropriamente definite, scale per traslochi. Pertanto, gli elevatori, non rientrano nella categoria delle “Scale ad inclinazione variabile” o “Scale girevoli ad inclinazione variabile”, le quali prevedono il sollevamento di persone e sono di conseguenza soggette alle verifiche periodiche come previsto dal comma 11 ed alle quali fa riferimento il decreto. Ciò non esclude che in futuro (come previsto dal comma 14 dell’articolo 71) l’elenco venga modificato ed inserita questa tipologia di macchine.

In tema di formazione e sicurezza, il D.Lgs. 81/2008 TU implica la formazione obbligatoria e specifica di ogni operatore in base alla tipologia di attrezzatura utilizzata ed ai rischi derivanti dall’utilizzo, la quale deve essere svolta secondo criteri contenuti nell’attuale accordo Stato–Regione, richiedendo che la stessa sia condotta ed esaminata da un apposito centro formativo referenziato in materia di Sicurezza e Formazione.

Infine in materia di tutela del datore del lavoro, gli obblighi legislativi prevedono che il datore di Lavoro debba effettuare quanto indica il comma 8 del citato articolo 71 ovvero, sottoporre l’attrezzatura agli interventi di controllo e manutenzione previsti dal costruttore nel manuale fornito con la macchina. I successivi comma 9 e 10 prevedono inoltre la registrazione degli interventi effettuati, l’attrezzatura dovrà quindi obbligatoriamente essere munita di “registro di controllo” dove verranno registrate le ispezioni e le manutenzioni periodiche effettuate.

Per ogni chiarimento in merito o consulenza sull’iter burocratico da seguire su Scale elevatori per traslochi ed edilizia puoi contattarci